Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012).
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente, decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
2. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.