Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 4 dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati» e i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse, al comma 6 e parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse, e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.
Conseguentemente, al comma 3. alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
1a) la lettera r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero sono abrogate».