Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 è così sostituito:
«3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 5, comma 6, le parole «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e» sono soppresse;
j) all'articolo 28, comma 2, le parole «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
k) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.