Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
2) abrogare i commi 3 e 4;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1 abrogare le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami»;
2) al comma 6 abrogare le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
3) abrogare i commi 2, 7, 8 e 9.
Conseguentemente,
al comma 3, lettera a) premettere le seguenti:
0a) le lettere p) e q) sono abrogate;
1a) alla lettera r) le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
al comma 3, dopo a lettera b) aggiungere la seguente:
c) alla lettera ee) abrogare le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e».
Conseguentemente, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».