stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15-bis.2.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
15-bis.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

Art. 219-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

  1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso è avviato, in via sperimentale, il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
  2. Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:
   a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   c) le latterie e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
  4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi dell'articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.
  5. Il contratto istitutiva della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
  6. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
  7. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell'articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo.
  8. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore.
  9. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi dei comma 5.
  10. L'importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera.
  11. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
  12. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera.
  13. Il sistema sperimentale di cui al presente articolo ha la durata di 18 mesi a decorrere entrata in vigore della presente disposizione. Sulla base dei risultati ottenuti durante la fase sperimentale il Ministro dell'ambiente provvede, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad emanare un decreto di natura regolamentare al fine di rendere il sistema del «vuoto a rendere» pienamente operativo, anche attraverso l'introduzione di incentivi economici a beneficio degli operatori.