Al comma 8 sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni prodotti in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi».