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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.56.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
14.56.
inammissibile

  Al comma 8 dopo la lettera b-quater) aggiungere la seguente:
   b-quater.1)
all'articolo 193, il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  «12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.
  Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
  12-bis. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.
  Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
  La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.
  12-ter. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza».