Al comma 8 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente non mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.