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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.38.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
14.38.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
   b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti; «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».
   c) prima delle parole «Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: «Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato».

  2. L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata.»