All'articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 12-bis, punto 1-quater, lettera d), dell'articolo del decreto-legge 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono soppresse le parole: «e almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed».