Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 242-quater con il seguente:
Art. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo naturale esistenti nei suoli, sulla base dei dati disponibili prodotti dalla Agenzie e secondo le procedure tecniche indicate dall'ISPRA e suddivisi per aree omogenee.
2. I valori di fondo naturale individuati per ciascuna area omogenea sono sostitutivi per i territori a cui si riferiscono delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per i progetti di bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.
3. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo naturale esistenti dei suoli ogni dite anni integrando progressivamente i dati disponibili raccolti durante gli accertamenti eseguiti sul territorio.
4. La proposta di documento tecnico contenente i valori di fondo naturale viene comunque pubblicata per 60 giorni nel sito WEB dell'Agenzia ai fini di eventuali osservazioni da parte del pubblico le quali devono essere contro-dedotte prima dell'approvazione finale.