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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
13.7.

  Al comma 1 capoverso Art. 242-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5 per cento dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente.