Al comma 5, lettera b), sostituire il comma 1 del capoverso Art. 241-bis con il seguente:
Art. 241-bis. – (Aree militari) – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente Decreto previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.