Al comma 1 capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.
Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le parole: , fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 232, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute del le popolazioni interessate.