Dopo l'articolo 12-quinquies inserire il seguente:
Art. 12-sexies.
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto dei principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.».