Al comma 12-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni e le Province autonome, in attuazione del presente comma, possono definire con proprio provvedimento tempi e personale abilitato per la cattura tramite trappolaggio e per campagne di sterilizzazione della popolazione maschile, al fine ottenere un controllo numerico delle nutrie e prevenire danni alla stabilità idrogeologica del territorio ed alle produzioni agricole.