stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.21.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
11.21.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo n. 150/09 negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione della aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del tuel n. 267/00. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.