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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
11.1.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».