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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-quater.04.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
1-quater.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli i e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
  9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.
  9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.