Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici inclusi gli asili nido, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.