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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30-sexies.03.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2014  [ apri ]
30-sexies.03.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 30-sexies, è inserito il seguente:

Art. 30 septies
(Disposizioni in materia di biocarburanti)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1.
  3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è abrogato.