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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.02.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2014  [ apri ]
25.02.
approvato

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
   a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
   b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1o gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
   c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) si applica l'articolo 24, comma 3.