1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1o gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) si applica l'articolo 24, comma 3.