Al comma 8, lettera b), capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: dei materiali aggiungere le seguenti: vegetali.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).