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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 254

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2014  [ apri ]
1.15.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La disciplina della convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad applicarsi nei casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni siano presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.