Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che viola le disposizioni di cui al comma 3, ultimo periodo, al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 35.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.