Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore ai sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie anche in assenza della sottoscrizione dei moduli di cui ai commi 1 e 3.