Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera e del prestatore d'opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.