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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.58. in Assemblea riferita al C. 254-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/03/2014  [ apri ]
1.58.
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera e del prestatore d'opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.