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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 254

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2014  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, sostituire le parole: gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego con le seguenti: con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 4-bis.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili:
   a) attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) attraverso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

  4. I moduli di cui al comma 3, lettera a), una volta compilati, sono presentati attraverso la Posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  4-bis. I moduli di cui al comma 3, lettera b), numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero.
  5. All'attuazione della presente legge, per quanto riguarda la modulistica di cui al comma 3, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi a maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.