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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/11/2015  [ apri ]
4.03.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge».

4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta, ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, costituisce in capo al Gestore di piattaforma una violazione valutabile, ex articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché sanzionabile dall'Autorità competente individuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3, possono essere valutate dall'Autorità competente alla stregua di forniture non richieste ai sensi dell'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni previste all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.