Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Parità di condizioni competitive in rete).
1. Le autorità competenti assicurano che i fornitori di accesso ad internet che erogano servizi in concorrenza con altri soggetti operanti in rete a qualunque titolo, siano posti nelle medesime condizioni competitive, attraverso la rimozione di specifici limiti ovvero l'effettiva applicazione dei medesimi limiti a tutti i detti soggetti, indipendentemente dalla sede da essi stabilita.