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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/11/2015  [ apri ]
4.01.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.»

4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.