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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/11/2015  [ apri ]
3.8.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica».

3.8.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono.