Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.