Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli operatori possono commercializzare servizi di accesso alla rete internet a velocità differenziata e servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori.