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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/11/2015  [ apri ]
3.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ferma restando la prevalenza del diritto europeo, agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare l'accesso a determinate applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli, per una delle seguenti ragioni:
   a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che medesime tipologie di traffico siano trattate con le medesime modalità;
   b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;
   c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previa informativa fornita allo stesso utente;
   d) dare attuazione ad una legge o ad un provvedimento amministrativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.