Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferma restando la prevalenza del diritto europeo, agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare l'accesso a determinate applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli, per una delle seguenti ragioni:
a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che medesime tipologie di traffico siano trattate con le medesime modalità;
b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;
c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previa informativa fornita allo stesso utente;
d) dare attuazione ad una legge o ad un provvedimento amministrativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.