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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/11/2015  [ apri ]
2.1.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet».

2.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico come «l'accesso ad internet», un servizio che consenta l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta l'accesso ad una tale porzione o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet».