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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in IX Commissione in sede legislativa riferita al C. 2520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2016  [ apri ]
3.1.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «al terminale di un utente finale» con le seguenti: «ai terminali di utenti finali»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «e le notifica celermente all'utente.» con le seguenti: «e le notifica al proprio utente.»;
   c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.».

3.1.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Se vi è il pericolo e un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, fornendo i dati tecnici per determinare il responsabile del fatto illecito.