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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2514

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2015  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e che risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1o febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.