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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.1. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
9.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Cooperazione decentrata).

  1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 12. L'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 17 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
  2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.
  3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.
  4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.
  5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.
  6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 25, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.