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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.3. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
31.3.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, dovranno dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nelle forme previste dall'articolo 11 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.  460, della volontà di iscriversi all'Anagrafe unica delle Onlus, allegando il proprio Statuto.
  Salvo verifica della non incompatibilità delle previsioni dello Statuto con i requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, l'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione delle stesse presso l'Anagrafe Unica delle Onlus.
  In assenza di diversa comunicazione entro quaranta giorni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ente si intende comunque iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni caso, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi, ai soli fini fiscali, gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Il Relatore