Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli istituti bancari che partecipano in qualsiasi modo alle operazioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) non possono partecipare, anche indirettamente, a progetti di cooperazione allo sviluppo.