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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.1. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
27.1.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.
  2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 22 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2-bis. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.