Al comma 9, in fine, aggiungere i seguenti periodi: I soggetti di cui all'articolo 25 organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.