Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Tale personale può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. In tal caso, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, e gli stessi non potranno eccedere i limiti individuati dal successivo comma 2.