Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-bis. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.
5-bis. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.