Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontati. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi.