Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni.
2-ter. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero all'esercizio successivo».