Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».