Sostituire il comma 1 con il seguente:
1 Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed i base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.