Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo:
Capo IV-bis.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).
Art. 21-bis.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione Europea.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
4. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.